Con nota 54/61-17-2-19 del 14 aprile 2025 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Affari Giuridici e Condizioni Militari” ha trasmesso, facendola propria, una nota dell’Ufficio Affari Giuridici e Condizioni Militare dello Stato Maggiore della Difesa per chiarire alcuni aspetti relativi alla condizione di dirigente sindacale.
In particolare la nota sopra menzionata del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha sottolineato, a nostro avviso erroneamente, come debba essere escluso l’obbligo della comunicazione relativa a cariche statutarie che hanno rilevanza unicamente all’interno dell’APCSM, non riconoscendo implicitamente lo status di “dirigente sindacale” ad alcune figure degli organi direttivi delle associazioni.
La necessità di individuare i dirigenti sindacali deriva dal fatto che debbano essere garantite le prerogative sindacali per poter svolgere al meglio il proprio mandato sino ad un livello non inferiore a quello regionale fra cui devono necessariamente essere ricomprese anche le cariche che hanno rilevanza unicamente all’interno delle APCSM se dello stesso livello.
Infatti, a titolo di esempio, si pensi ai “revisori dei conti” o al “collegio dei probiviri” che, pur svolgendo incarichi al solo interno del sodalizio associativo, debbano riunirsi ove necessario (revisione del bilancio, trattazione di problematiche interne, ecc) o dedicare intere giornate alla trattazione delle tematiche di competenza. Per assolvere al proprio mandato potrebbe essere necessario fruire di permessi sindacali che incontrerebbero quasi sicuramente resistenze nella concessione da parte della relativa catena di comando.
Per quanto sopra si chiede di riformulare le disposizioni in parola prevedendo che tutti i militari investiti di cariche statutarie all’interno delle singole APCSM di un livello non inferiore a quello regionale siano riconosciuti come “dirigenti sindacali” affinché possano garantirsi loro i diritti, le tutele e le agibilità sindacali.

Tags: