TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI
Articolo 1 
Costituzione, denominazione simbolo e sede

E’ costituito tra il personale militare in servizio aderente al presente statuto, l’Associazione Professionale a carattere Sindacale denominata “ASSOCIAZIONE SINDACALE MILITARI” (in seguito per brevità  ASSO.MIL.).

Possono aderire alla ”ASSOCIAZIONE SINDACALE MILITARI” tutti i militari appartenenti alle Forze Armate, alla Guardia Finanza ed al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in servizio ed in ausiliaria. Il simbolo dell’ASSOCIAZIONE SINDACALE MILITARI è costituito da un cerchio composto da sei segmenti di colori diversi che simboleggiano le compagini confluenti in un’unica associazione, all’interno del quale campeggia la scritta ASSO.MIL. in colore azzurro posta su una fascia tricolore, meglio rappresentato graficamente nell’allegato A al presente statuto. L’Organizzazione sindacale, di seguito denominata ASSO.MIL., ha sede in Roma, e può istituire proprie sedi periferiche.

Articolo 2
Definizione

La ASSO.MIL. è un’Organizzazione sindacale apartitica e apolitica, non ha fini di lucro e riunisce, per spontanea adesione, il personale in servizio presso ciascuna delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto; è un’Organizzazione generale dei lavoratori militari che, senza distinzioni di gradi, qualifiche, incarico, opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza etnica, approvano e praticano i principi del presente statuto. Nessun associato può essere discriminato a causa delle idee che manifesta al di fuori dell’attività sindacale.

L’Organizzazione ASSO.MIL. è estranea a competizioni politiche ed è autonoma rispetto ai partiti ed alla politica, ossequiosa dei principi di trasparenza e privacy previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 3
Finalità e compiti

La ASSO.MIL., in assoluta coerenza con il dettato costituzionale, nel rispetto delle Istituzioni e in linea con i principi generali dell’ordinamento giuridico:

  • si ispira ai principi democratici nel pieno rispetto dei valori universali della dignità delle persone e come lavoratori, per la difesa dei diritti e delle legittime aspettative;
  • in linea con gli indirizzi di politica sindacale e con gli orientamenti fissati dagli organismi nazionali, riconosce autonomia amministrativa alle proprie strutture territoriali, anche attraverso l’emanazione di uno o più  regolamenti di funzionamento e riparto delle quote associative;
  • persegue il raggiungimento della pienezza dei diritti costituzionali, civili, politici e sindacali dei lavoratori militari;
  • persegue la tutela dei propri iscritti rappresentandone le legittime aspettative ed i molteplici bisogni e si adopera, in generale, al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale di tutti i lavoratori militari;
  • stimola e propone la promozione, a tutti i livelli, di ogni iniziativa ritenuta idonea alla creazione ed all’adozione di norme legislative, regolamentari e contrattuali, in linea con le politiche sindacali e con gli interessi degli associati;
  • rappresenta il personale associato in tutte le sedi più opportune e con ogni strumento ritenuto idoneo, nel rispetto delle norma vigenti;
  • ricerca e persegue le soluzioni più idonee per la risoluzione dei problemi normativi ed economici e per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli operatori militari, operando costantemente per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti della categoria e un più efficace potere d’acquisto;
  • sensibilizza l’opinione pubblica con ogni mezzo ritenuto lecito e consono, ad esclusione dello sciopero espressamente vietato, riguardo alle problematiche lavorative del personale militare;
  • sviluppa l’informazione sull’attività sindacale posta in essere, interna ed esterna all’Amministrazione, tramite pubblicazioni periodiche stampate e diffuse in maniera tradizionale e/o con modalità informatiche;
  • ripudia ogni forma di critica, per quanto aspra e pungente, che travalichi il normale buonsenso di continenza espressiva trascendendo in attacchi personali;
  • promuove le attività socio ricreative ritenute più idonee e/o convenzioni commerciali e imprenditoriali di favore a vantaggio dei propri associati e/o dei militari in genere;
  • rifiuta qualsiasi caratterizzazione politica o partitica, nel pieno rispetto delle Istituzioni e della Costituzione, promuove il dialogo ed il confronto con le componenti politiche e sociali che agiscono nel rispetto e per l’attuazione dei principi Costituzionali;
  • svolge attività in ottemperanza al divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari.

Fino all’emanazione di un’apposita norma che regolamenterà le materie oggetto di contrattazione per le Organizzazioni Sindacali tra militari, per effetto dell’articolo 1478, comma 7, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, gli argomenti concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale sono esclusi dalle attività di ASSO.MIL..

Articolo 4
 Diritti e impegni degli associati

L’adesione alla ASSO.MIL. è volontaria e comporta esclusivamente l’accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.

Coloro che intendono associarsi alla ASSO.MIL. debbono inoltrare domanda alla Segreteria Nazionale, dichiarando di accettare i principi e le finalità di ASSO.MIL., impegnandosi ad osservarne lo Statuto.

Il solo documento che comprova l’associazione alla ASSO.MIL. è la tessera, il cui rilascio e la cui validità sono legate alla regolarità dei versamenti delle quote associative, il cui ammontare  è stabilito dal Consiglio Nazionale sulla base delle previsioni contrattuali, in difetto dalle quali si decade da associato.

L’associato che intende recedere dall’associazione alla ASSO.MIL. deve darne formale comunicazione secondo le norme e le disposizioni vigenti all’atto della revoca.

Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla elezione degli organi direttivi e statutari ed alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. Il voto è personale nei congressi di primo grado, e attraverso deleghe nei congressi di grado superiore.

È garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità della ASSO.MIL. e tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.

Articolo 5
 Organizzazione

Per le finalità di cui sopra, la ASSO.MIL. promuove la costituzione di segreterie territoriali, provinciali e regionali, le quali operano sul territorio nazionale e non sulla base delle politiche organizzativo-gestionali e delle indicazioni della segreteria nazionale, attuando una incisiva opera di proselitismo. Al fine di intercettare meglio gli specifici bisogni e le legittime aspettative delle diverse forze armate e delle variegate esigenze del personale militare, può costituire, altresì, specifici organismi nazionali per categoria, per forza armata o per materia.

Ogni struttura periferica rappresenta l’associazione nell’ambito del proprio mandato territoriale e concorre direttamente al conseguimento dei fini statutari, uniformandosi agli orientamenti e alle direttive fissate dagli organismi nazionali.

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale militare iscritte al Sindacato sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitariamente dagli organi direttivi senza distinzione di ruolo, qualifica e/o funzione.

Articolo 6 
Autonomia sindacale

La ASSO.MIL. considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare, essendo autonomo dalle confederazioni, dai partiti, dalle formazioni politiche, dal Governo, dagli Stati Maggiori, Comandi Generali ed equivalenti, e si finanzia esclusivamente attraverso le quote associative da conferire mediante delega.

Articolo 7
Salvaguardia dell’unità sindacale

I diritti di libertà di opinione, nonché di partecipazione ai processi formativi della politica sindacale, non giustificano in nessun caso la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all’interno del Sindacato con l’intento di modificare o anche influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica o sulle sue finalità.

Il dissenso sulle scelte della ASSO.MIL. e/o l’esercizio del diritto di critica contro gli organismi interni statutari si esprimono esclusivamente all’interno degli organi direttivi medesimi evitando, in ogni caso, di arrecare danno all’immagine e all’attività del Sindacato stesso o di coinvolgere gli iscritti del Sindacato, al di fuori dei momenti dialettici e di confronto nelle strutture interne della ASSO.MIL..

Il dissenso si può manifestare sempre all’interno dell’organizzazione, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nei deliberati degli organi statutari previsti dal presente Statuto ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e li devono sostenere.

Qualora gli iscritti al Sindacato assumano incarichi di dirigenti sindacali sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statuari e del presente Statuto; l’incarico di dirigente sindacale della ASSO.MIL. è incompatibile con l’iscrizione ad altra organizzazione sindacale.

La sigla e il simbolo della ASSO.MIL. appartengono esclusivamente alla ASSOCIAZIONE SINDACALE MILITARI e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

Qualsiasi comportamento che mini all’esterno dell’Organizzazione stessa l’immagine del Sindacato è sanzionato con l’espulsione dalla ASSO.MIL., come previsto dal successivo articolo 23, comma 5, del presente Statuto.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Articolo 8
Organizzazione centrale e periferica

Sono organi della ASSO.MIL.:

A livello nazionale

  • il Congresso nazionale;
  • il Consiglio nazionale;
  • il Segretario nazionale generale;
  • la Segreteria nazionale;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori dei conti;

A livello regionale

  • il Consiglio regionale;
  • il Segretario regionale generale;
  • il Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei conti.

A livello provinciale

  • il Consiglio provinciale;
  • il Segretario provinciale generale;
  • il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori dei conti.

Gli organi e le cariche sociali di ASSO.MIL. hanno durata massima di quattro anni al termine dei quali vengono rinnovate secondo le procedure dei successivi articoli, garantendo il rispetto del principio di democraticità (art. 52 Cost.).

Le sedi degli organi di cui al presente articolo non possono coincidere con sedi di servizio.

Articolo 9
Congresso nazionale

Il Congresso nazionale, presieduto da uno dei delegati presenti eletto a maggioranza semplice, è l’organo posto al vertice della ASSO.MIL. e rappresenta la massima espressione dell’assemblea degli associati. Le sue decisioni e le sue direttive vincolano gli altri Organismi statutari e tutti gli iscritti.

Si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale.

La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata, specificando le eccezionali e improcrastinabili problematiche da trattare, oltre al consequenziale e connesso periculum in mora.

Il Congresso nazionale è convocato dalla Segreteria nazionale, in via ordinaria, tra il sessantesimo giorno antecedente alla data di scadenza naturale del mandato e non oltre dodici mesi dopo la medesima scadenza.

Il Congresso straordinario è convocato entro trenta giorni dalla data di regolare presentazione della richiesta e si tiene entro i successivi centoventi giorni.

Il Congresso nazionale è comunque disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento congressuale che, deliberato dalla Segreteria nazionale, contiene le regole anche per i congressi territoriali e, oltre a quanto previsto dal paragrafo successivo, può indicare ulteriori categorie di partecipanti di diritto al congresso con pieni poteri.

Partecipano di diritto e con pieni poteri al Congresso nazionale, i componenti uscenti del Consiglio nazionale, i Segretari regionali generali e i delegati eletti nei Congressi intermedi secondo le previsioni del regolamento congressuale.

Il Congresso nazionale detta l’indirizzo politico-programmatico del Sindacato ed elegge, con separate votazioni:

  1. il Segretario nazionale generale, il quale indica all’assemblea i componenti della Segreteria nazionale;
  2. i componenti del Consiglio nazionale ed il Presidente del Consiglio;
  3. il Collegio dei Probiviri;
  4. il Collegio dei revisori dei conti nazionale.

Il Congresso nazionale è l’unico organo a poter deliberare modifiche parziali o totali allo Statuto associativo ASSO.MIL. da sottoporre al preventivo assenso del Ministro della Difesa.

Articolo 10
 Consiglio nazionale

E’ il principale organo deliberante nel periodo intercorrente tra un congresso e l’altro.

Il Consiglio nazionale è eletto dal Congresso.

Si riunisce indicativamente una volta l’anno e comunque su convocazione del Segretario nazionale generale e/o su richiesta straordinaria motivata, così come per il congresso straordinario, di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Spettano al Consiglio nazionale:

  1. la discussione della relazione che il Segretario nazionale generale indirizza al Consiglio stesso;
  2. l’iniziativa, la discussione e la deliberazione relative alle impostazioni sindacali generali della ASSO.MIL., nonché alle questioni di particolare interesse, di volta in volta poste all’ordine del giorno, con ciò  emanando direttive politiche per tutti gli organismi sindacali;
  3. l’adozione di provvedimenti sanzionatori disciplinari proposti dal Collegio dei probiviri nei confronti di associati.

I lavori del Consiglio nazionale sono diretti dal Presidente del Consiglio, che provvede a tutti gli adempimenti formali.

Articolo 11
Segretario nazionale generale – Legale rappresentante

Il Segretario nazionale generale incarna l’unità sindacale degli associati ed è il legale rappresentante nazionale della ASSO.MIL., in giudizio e davanti a terzi, in ogni sede, anche penale.

Allo stesso sono attribuiti compiti di direzione e di coordinamento della Segreteria nazionale, quale elemento propulsivo per l’indirizzo politico sindacale dell’Associazione.

Presiede le riunioni di Segreteria nazionale, che convoca almeno una volta ogni quattro mesi e, comunque, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno il 50% dei suoi componenti.

Verificatene la legittimità, ratifica gli incarichi assegnati nell’ambito delle strutture periferiche, previsti dallo Statuto e/o da delibere degli organi statutari, dandone comunicazione agli Enti interessati.

Quale garante dello Statuto assicura alle Segreterie territoriali l’autonomia di gestione delle politiche locali, sempreché non contrastanti con le universali finalità del presente Statuto e con gli orientamenti e/o le delibere della Segreteria nazionale.

Il Segretario nazionale generale è eletto dal Congresso nazionale e, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo, è sostituito da un membro della Segreteria nazionale su proposta del Consiglio nazionale che ne svolge tutte le funzioni fino alla celebrazione del Congresso straordinario. Lo stesso ha il compito di promuovere ed avviare tempestivamente, e comunque entro tre mesi, la procedura per la celebrazione del Congresso straordinario che dovrà comunque svolgersi nei tre mesi successivi nei modi previsti dal presente Statuto. Su proposta della Segreteria Nazionale può  adottare i provvedimenti disciplinari dell’ammonimento e della sospensione cautelare di cui al successivo articolo 22.

Articolo 12
Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale, quale massimo organo esecutivo delle linee programmatiche tracciate dal congresso nazionale, esplica tutte le attività necessarie al conseguimento degli scopi e delle finalità del Sindacato.

Rappresenta  ASSO.MIL. in ambito nazionale e internazionale, funge da raccordo tra tutte le strutture periferiche, coordinandole nell’attività e delineando un comune indirizzo politico sindacale.

Rende esecutive le deliberazioni del Congresso nazionale, del Consiglio nazionale e del Segretario nazionale generale.

Accoglie ed esamina le istanze delle strutture periferiche, se ne fa interprete e portatrice presso le Istituzioni e gli Stati Maggiori interessati, adotta ogni utile iniziativa per il loro raggiungimento.

La Segreteria nazionale si compone di almeno 10 membri eletti dal Congresso anche su proposta del Segretario nazionale generale.

Tutti i componenti la Segreteria nazionale hanno pari dignità a prescindere dalle funzioni svolte e/o dagli incarichi ricoperti.

La funzione amministrativa viene esercitata dal Segretario nazionale generale congiuntamente ai membri della Segreteria nazionale, ad uno dei quali può essere attribuito il ruolo di Segretario amministrativo. Il Segretario nazionale generale sottopone annualmente all’approvazione della Segreteria nazionale la relazione di programmazione economica preventiva e consuntiva. La relazione consuntiva è anche sottoposta, da parte del Segretario nazionale amministrativo, al vaglio del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

La Segreteria nazionale è, altresì, l’organo deputato a:

     1.     deliberare il Regolamento congressuale;

2.    attuare gestioni straordinarie provvisorie, della durata massima di sei mesi, prorogabili, previa iniziativa del Segretario generale nazionale, nei casi in cui:

  1. si rilevino azioni o posizioni in netto contrasto con le politiche programmatiche                  ASSO.MIL. o con le sue norme statutarie;
    1. debbano constatarsi situazioni di grave inerzia nell’attività sindacale di organi     statutari;

3.    adottare, i provvedimenti disciplinari di cui al presente statuto;

4.    pronunciarsi circa la sospensione cautelare, per un periodo non superiore ad un anno, di appartenenti o dirigenti ASSO.MIL., dalla qualità di iscritto e/o dalla carica rivestita, nelle more delle decisioni prese dagli organi statutari competenti: il tutto previa iniziativa motivata del Segretario nazionale generale;

5.    disporre, in caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie del Sindacato e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, con provvedimento motivato, lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un Commissario straordinario o ad acta;

6.    designare i componenti di organi statutari che presentino vacanze e ratificare eventuali nuove nomine a dirigente sindacale della ASSO.MIL. fatte dal Segretario nazionale generale; tali nomine non possono riguardare le cariche territoriali, laddove siano esistenti regolari Segreterie già costituite;

7.    deliberare la ripartizione dei contributi sindacali tra le diverse strutture territoriali;

8.    deliberare, a carattere generale, eventuali ulteriori incompatibilità.

Articolo 13
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di giustizia statutaria e di giurisdizione interna. E’ eletto dal Congresso nazionale. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del Sindacato e tra le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali. E’ composto da cinque membri effettivi di cui uno con incarico di Presidente. Il Presidente è eletto, dal Collegio, tra i membri effettivi. I ricorsi al Collegio, devono essere presentati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall’evento e devono essere definiti entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione. Le pronunce sono immediatamente operative e devono essere debitamente motivate.

Articolo 14
Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei conti

Il Collegio nazionale dei sindaci revisori dei conti è eletto dal Congresso nazionale. Ha il compito di riscontrare l’amministrazione contabile della Segreteria nazionale e delle diverse rendicontazioni delle strutture periferiche con specifico riferimento alla regolarità della contabilità e dei bilanci dello stato patrimoniale. E’ composto da cinque membri effettivi di cui uno con incarico di Presidente. Il Presidente è eletto, dal Collegio, tra i membri effettivi.

Su proposta del Presidente, il Collegio nazionale dei revisori dei conti può in qualsiasi momento ed in piena autonomia verificare la correttezza generale delle diverse rendicontazioni di tutte le strutture organizzative, per tale incombenza, può richiedere ulteriori delucidazioni o specifiche di cui necessitasse.

Articolo 15
Il Congresso Regionale

Si riunisce in via ordinaria con le medesime cadenze temporali del Congresso nazionale e/o come diretta conseguenza della sua indizione.

In via straordinaria, oltre che preliminarmente alla celebrazione del Congresso nazionale straordinario, si riunisce su richiesta sottoscritta dei 2/3 degli iscritti su base regionale.

La richiesta di convocazione straordinaria deve essere adeguatamente motivata, specificando le problematiche da affrontare e la improcrastinabilità della loro trattazione.

Le modalità di svolgimento del Congresso regionale sono contenute nel Regolamento congressuale nazionale, approvato a norma del presente statuto.

Il Congresso regionale elegge:

  • il Segretario regionale;
  • il Consiglio regionale
  • il Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei conti

Articolo 16
Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale è un organo ausiliario consultivo del Segretario regionale ed è espressione della rappresentatività dei Consigli provinciali esistenti sul territorio.

Viene convocato dal Segretario regionale ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno il 50% dei componenti del Consiglio regionale ed ha il compito di esprimere pareri qualificati circa la politica sindacale da intraprendere sul territorio regionale di competenza.

Non può assumere iniziative che interferiscano con l’autonomia dei Consigli provinciali nell’attuazione della linea politico sindacale dell’Associazione così come indicata dalla Segreteria nazionale.

Il Consiglio regionale è composto dai Segretari provinciali delle strutture di riferimento e da dirigenti sindacali con specifiche competenze e professionalità, nominati dal Consiglio regionale, sentiti i Consigli provinciali.

Articolo 17
Segretario regionale

Il Segretario regionale è il rappresentante legale del Sindacato al livello regionale ed è il coordinatore delle politiche sindacali adottate in autonomia dai Segretari provinciali e relativi Consigli nel rispetto delle delibere e delle linee programmatiche tracciate dalla Segreteria nazionale.

Presiede i lavori del Consiglio regionale, che convoca almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno il 50% dei suoi componenti.

Quest’ultimo è responsabile della materiale gestione amministrativo contabile della struttura regionale, provvede alla rendicontazione annuale e alla tenuta dei registri che vanno conservati almeno per il triennio successivo, e ad ogni altra operazione connessa alle esigenze del Consiglio regionale.

Il Segretario regionale sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio regionale la relazione di programmazione economica preventiva e consuntiva. La relazione consuntiva è sottoposta anche al vaglio del Collegio regionale dei revisori dei conti e trasmessa alla Segreteria nazionale.

Il Segretario regionale è eletto dal Congresso regionale e, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo, è sostituito da un membro del Consiglio regionale che ne svolge tutte le funzioni fino alla celebrazione del Congresso regionale straordinario. Lo stesso ha il compito di promuovere ed avviare tempestivamente, e comunque entro tre mesi, la procedura per la celebrazione del Congresso regionale straordinario che dovrà comunque svolgersi nei tre mesi successivi nei modi previsti dal presente Statuto.

Articolo 18
Collegio regionale dei sindaci revisori dei conti

Il Collegio regionale dei sindaci revisori dei conti riscontra in piena autonomia l’amministrazione contabile della struttura regionale, con specifico riferimento alla regolarità della contabilità e dello stato patrimoniale. E’ composto da tre componenti titolari e due supplenti, tutti dirigenti sindacali, e nella loro funzione possono autoconvocarsi ogni qual volta sia necessario.

Articolo 19
Congresso provinciale

Il Congresso provinciale si riunisce, in via ordinaria, con le medesime cadenze temporali del Congresso nazionale eo come diretta conseguenza della sua indizione.

In via straordinaria, oltre che a seguito della celebrazione del Congresso nazionale straordinario, si riunisce su richiesta sottoscritta dei 2/3 degli iscritti su base provinciale.

Le modalità di svolgimento del Congresso provinciale sono contenute nel Regolamento congressuale nazionale.

ll Congresso Provinciale elegge:

  • il Segretario provinciale
  • il Consiglio provinciale;
  • il Collegio provinciale dei Sindaci revisori dei conti.

Articolo 20
Consiglio provinciale

Organo ausiliario consultivo del Segretario provinciale, ha il compito di esprimere pareri qualificati circa la politica sindacale da intraprendere sul territorio di competenza. Viene convocato dal Segretario provinciale ogni qualvolta questa ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio provinciale, oltre che dai componenti eletti dal Congresso provinciale, può essere composto anche da altri dirigenti sindacali cooptati su proposta del Segretario provinciale ratificata dal Consiglio provinciale. Nell’individuazione dei Consiglieri si dovranno tenere presenti le specifiche competenze e professionalità, nonché si dovrà cercare di garantire la partecipazione dei rappresentanti di ciascuna forza armata.

Si riunisce su convocazione del Segretario provinciale e, in via straordinaria, su richiesta motivata  della maggioranza semplice dei suoi componenti.

Spetta al Consiglio provinciale esprimere pareri sulla politica sindacale del Segretario provinciale.

Articolo 21
Segretario provinciale

Il Segretario provinciale, eletto in seno al Congresso provinciale, è il rappresentante legale del sindacato a livello provinciale e, tenendo conto delle singole specificità, attribuisce gli incarichi ai Consiglieri provinciali.

Presiede i lavori del Consiglio provinciale, che convoca almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

Quest’ultimo è responsabile della materiale gestione amministrativo contabile della struttura provinciale, provvede alla rendicontazione annuale, alla tenuta dei registri, che vanno conservati almeno per il triennio successivo, e ad ogni altra operazione connessa alle esigenze del Consiglio provinciale.

Il Segretario provinciale sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio provinciale la relazione di programmazione economica preventiva e consuntiva. La relazione consuntiva è sottoposta anche al vaglio del Collegio provinciale dei Revisori dei conti e trasmessa alla Segreteria nazionale.

Il Segretario provinciale è eletto dal Congresso provinciale e, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo, è sostituito da un membro del Consiglio provinciale che ne svolge tutte le funzioni fino alla celebrazione del Congresso provinciale straordinario. Lo stesso ha il compito di promuovere ed avviare tempestivamente, e comunque entro tre mesi, la procedura per la celebrazione del Congresso provinciale straordinario che dovrà comunque svolgersi nei tre mesi successivi nei modi previsti dal presente Statuto.

Articolo 22
Collegio provinciale dei Sindaci revisori dei conti

Il Collegio provinciale dei Sindaci revisori dei conti riscontra in piena autonomia l’amministrazione contabile della struttura provinciale, con specifico riferimento alla regolarità della contabilità e dello stato patrimoniale. E’ composto da tre componenti titolari e due supplenti, tutti dirigenti sindacali, e nella loro funzione possono autoconvocarsi ogni qual volta sia necessario.

TITOLO III

DISCIPLINA
Articolo 23
Sanzioni disciplinari

All’iscritto o al Dirigente sindacale ASSO.MIL., al di fuori dei casi tipici disciplinati dal presente Statuto per cui è competente il Consiglio Nazionale, che abbia tenuto un comportamento o un atteggiamento foriero di nocumento all’immagine, al prestigio ed agli interessi generali della ASSO.MIL., possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonimento. E’ un richiamo scritto a firma del Segretario nazionale generale, su proposta del Collegio dei Probiviri, mediante il quale si invita il responsabile di un comportamento scorretto a rivedere la propria condotta, esortandolo a non ripetere la mancanza;
  2. sospensione cautelare. Viene adottata nei confronti di associati che rivestono cariche nell’ambito degli organismi statutari, a qualsiasi livello. Si tratta di provvedimento sanzionatorio adottato dal Segretario nazionale generale, su proposta della Segreteria Nazionale, applicabile a seguito della instaurazione di procedimento disciplinare per la decadenza dall’incarico o l’espulsione, quando sussistano elementi tali da consigliarne l’applicazione, per la tutela del Sindacato;
  3. sospensione temporanea. Viene adottata nei confronti di associati che rivestono cariche nell’ambito degli organismi statutari, a qualsiasi livello. Si tratta di provvedimento sanzionatorio adottato dal Consiglio Nazionale, che ne delibera anche la durata, fino ad un massimo di 6 mesi, su proposta del Collegio dei Probiviri, per fatti e/o condotte reiterate volte ad eludere le direttive nazionali;
  4. decadenza dall’incarico. È una misura che si applica nei confronti di componenti degli organismi statutari ASSO.MIL.. L’applicazione di tale sanzione disciplinare, deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri, può comportare, a discrezione dell’organo giudicante, l’ineleggibilità a cariche direttive ASSO.MIL.. Viene applicata per gravi atti o comportamenti che abbiano determinato un pesante pregiudizio all’immagine, intesa in senso lato, del Sindacato o che ne abbiano minato l’unitarietà. Nella parte in cui prevede l’ineleggibilità futura a cariche direttive, la sanzione può essere applicata anche a tutti gli iscritti;
  5. espulsione per indegnità. E’ il provvedimento di allontanamento definitivo dal Sindacato, adottata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri, per fatti di tale rilevanza da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto o del Dirigente sindacale all’interno dell’associazione, per l’uso non autorizzato della denominazione del Sindacato, per l’utilizzo improprio delle prerogative sindacali, per aver messo a repentaglio l’unità  sindacale o per averne gravemente leso l’immagine all’esterno.

Articolo 24
Competenza e procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari

Il Collegio dei Probiviri in funzione giurisdizionale, d’ora in avanti solo Collegio, al di fuori dei casi tipici disciplinati dal presente Statuto per cui è competente il Segretario nazionale generale, ha giurisdizione su tutti gli iscritti della ASSO.MIL., sui componenti degli organi statutari a qualsiasi livello e su tutto il territorio nazionale.

La notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, comunque e da qualunque iscritto appresa, deve essere portata immediatamente all’attenzione del Segretario provinciale o Regionale competente per territorio; quest’ultimo la trasmette tempestivamente al Collegio unitamente all’eventuale materiale probatorio in suo possesso.

Il Collegio istruisce il procedimento disciplinare e, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, contesta la sanzione disciplinare alla persona sottoposta a procedimento. L‘associato, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, può far pervenire al Collegio una memoria difensiva.

Il Collegio delibera entro dieci giorni dalla ricezione della memoria o dallo scadere del termine per presentarla, notificando la decisione all’incolpato ed alla Segreteria nazionale per le successive incombenze.

Nel caso in cui nel procedimento disciplinare siano state contestate le mancanze di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo, il Collegio si riunisce in seduta comune con la Segreteria nazionale. In questo caso l’incolpato può chiedere, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione, di essere ascoltato personalmente.

Le sanzioni proposte dal Collegio, ovvero dal Collegio in seduta comune con la Segreteria nazionale sono inappellabili ed esecutive dalla data di notificazione all’interessato, ovvero di avvenuta sua conoscenza.

Tutte le comunicazioni sopra descritte devono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento laddove sia noto l’indirizzo dell’interessato.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Articolo 25
Norme amministrative

 ASSO.MIL., in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori attraverso le relative quote associative.

Le obbligazioni di qualsiasi natura (ivi comprese eventuali spese legali) e per qualsivoglia causa possono essere contratte solo con le regolari modalità previste nell’interesse del Sindacato e dagli organi statutariamente indicati; la ASSO.MIL. non risponde, né può essere chiamata a rispondere da terzi di obbligazioni contrattuali e situazioni debitorie di ogni genere qualora arbitrariamente assunte. Ne consegue che eventuali obblighi risarcitori ricadono direttamente su chi li ha contratti, anche nel caso di iscritti che ricoprano cariche statutarie. Gli organi centrali e periferici della ASSO.MIL., e con loro le persone che li rappresentano, gestendo ciascuno un proprio fondo, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo e delle obbligazioni assunte verso chiunque e non possono sollevarsi da tale responsabilità vantando titoli e cause di qualsivoglia genere, ivi compresa l’appartenenza alla ASSO.MIL..

Le strutture del Sindacato a livello nazionale, regionale e provinciale sono amministrativamente autonome nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Congresso nazionale, dal Consiglio nazionale o dalla Segreteria nazionale e, pertanto, ciascuna Struttura non risponde né può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte da altre Strutture.

La Segreteria nazionale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria nei confronti delle Strutture periferiche senza, per ciò, assumersi alcuna responsabilità.

Cariche, funzioni, incarichi generici o ad personam, comunque attribuiti all’interno della ASSO.MIL. hanno carattere volontario e non prevedono compensi di sorta.

Con delibera delle rispettive Segreterie ed in relazione alle disponibilità di bilancio, possono essere previsti rimborsi spese per tutti gli organi nazionali e periferici del Sindacato.

Il patrimonio del Sindacato è costituito, ai vari livelli, dai contributi associativi di tutti gli iscritti oltre che da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti con l’utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.

I fondi comuni delle strutture regionali e provinciali sono costituiti dalla quota loro assegnata di ripartizione dei contributi sindacali.

La gestione dei fondi è prerogativa dei Segretari nazionale, regionali e provinciali, in applicazione delle norme contenute nel presente statuto; detti Segretari operano secondo le direttive ricevute dai rispettivi Consigli e rendicontano le spese ai Collegi dei Sindaci revisori dei conti; il solo Segretario nazionale rendiconta le spese anche alla Segreteria nazionale.

La gestione economica del Sindacato deve essere eseguita sempre secondo regole di buona amministrazione e nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria, tenendo presente che tutte le spese devono essere riconducibili e, comunque, avere come fine ultimo l’attività e gli interessi sindacali della ASSO.MIL..

Articolo 26
Contabilità

Ogni Segretario deve dotarsi di:

  1. Registro delle entrate;
  2. Registro delle uscite.

In alternativa ai registri di cui sopra è valida la corretta dimostrazione delle entrate e delle uscite, così come risultante dalla lista movimenti del conto corrente bancario o postale, confortata dalle apposite dichiarazioni di responsabilità, di volta in volta prodotte dai dirigenti sindacali che, all’uopo autorizzati, operano sul territorio.

Materiale e documentazione contabile devono essere custoditi in luogo idoneo allo scopo, e tenuti a disposizione della Segreteria nazionale e dei Collegi dei Sindaci revisori dei conti competenti a ciascun livello territoriale e, per le disposizioni contenute nel presente Statuto, del Collegio dei sindaci revisori dei conti nazionale, per almeno 5 anni.

E’ fatto assoluto divieto di tenere contabilità diverse da quella ordinaria e con modalità differenti da quelle previste nelle norme di cui al presente Statuto.

TITOLO V

NORME GENERALI E DI CHIUSURA
Articolo 27
Compiti del Commissario Straordinario

Il Commissario straordinario deve provvedere all’ordinaria gestione e promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dalla Segreteria nazionale, comunque  non  superiore a sei mesi.

Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un commissario straordinario “ad acta” per lo svolgimento di specifiche funzioni, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento totale degli organi.

Articolo 28
Tutela dei dirigenti sindacali

Ai dirigenti sindacali della  ASSO.MIL.è garantita ogni più ampia tutela legale per fatti e iniziative riconducibili all’attività sindacale svolta secondo le norme contenute nel presente Statuto associativo.

Articolo 29
Riunioni degli organi collegiali

Tranne che nei casi espressamente regolati dal presente Statuto, le riunioni degli organi collegiali sono valide ove presente la maggioranza qualificata dei componenti l’organo, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo tale che ogni componente non possa esprimere più di due voti, compreso il suo; parimenti, qualora non diversamente sancito, sono da considerarsi valide le decisioni, collegialmente adottate, quando i voti favorevoli superino il 50% più uno degli aventi diritto al voto, comprese le eventuali deleghe.

Quanto sopra in prima convocazione. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la presenza del 50% più uno dei componenti l’organo e le decisioni prese sono valide con la maggioranza semplice dei votanti, ivi comprese le deleghe.

Le convocazioni devono essere nominative ed inoltrate con qualsiasi mezzo utile.

L’organo competente alla convocazione deve provvedere a tutte le incombenze relative all’organizzazione delle riunioni (permessi sindacali, richieste locali etc.).

Le votazioni avvengono sempre in modo palese, salvo richiesta di almeno i 2/3 dei componenti.

All’esito di tutte le riunioni degli organi collegiali della ASSO.MIL. deve essere stilato apposito verbale, recante se possibile le firme dei componenti degli organismi ivi presenti, ovvero le firme del presidente del consesso e del segretario verbalizzante; detti verbali vanno conservati agli atti delle relative segreterie per almeno tre anni e di essi è fatto assoluto divieto di divulgazione all’esterno degli organismi statutari ai quali possono essere destinati in ragione delle funzioni assolte.

Articolo 30
Norme di carattere finanziario

Ai sensi delle vigenti normative in materia:

  1. è vietata, in ogni modo, anche in forma indiretta, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve di capitali, durante la vita del Sindacato, salvo che tale distribuzione o destinazione non venga imposta dalla legge;
  2. nell‘eventualità di scioglimento del Sindacato, dovuto a qualsiasi causa o circostanza, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad altra struttura sindacale avente finalità analoghe o destinare a fine di pubblica utilità o pubblico interesse, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l‘organismo di controllo previsto dalla legge;
  3. i contributi associativi sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione;
  4. i singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio nè pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 31
Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto associativo della ASSO.MIL. sono di competenza del Congresso Nazionale per essere sottoposte al preventivo assenso del Ministro della Difesa.

Unioni, fusioni, adesioni, affiliazioni ad altre Organizzazioni sindacali militari o provvedimenti a questi equiparabili per importanza strategica, possono essere deliberate unicamente dal Congresso Nazionale oppure dal Segretario generale nazionale, qualora opportunamente delegato, anche dal Consiglio Nazionale.

Lo scioglimento della ASSO.MIL. può essere stabilito solo dal Congresso Nazionale straordinario, appositamente indetto.

Articolo 32
Controversia e Foro unico competente

Per ogni eventuale controversia, connessa, presupposta, consequenziale o comunque ed in qualsiasi modo ricollegabile ad applicazioni ed interpretazioni delle norme del presente Statuto, è  competente unico il Foro di Roma.

Articolo 33
Norma finale e di chiusura

Lo Statuto, una volta ottenuto l’assenso da parte del Ministro della Difesa di cui all’articolo 1475, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, è da considerarsi vincolante a far data dalla sua approvazione nel corso del I Congresso nazionale della ASSO.MIL..

Il presente statuto consta di cinque Titoli e 33 articoli.