Il “compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”, più comunemente conosciuto come “C-14”, subisce periodici aggiornamenti a causa delle evoluzioni normative nelle materie trattate.
L’ultimo aggiornamento, risalente allo scorso 2 settembre, ha comportato l’intero rimpiazzo del VI capitolo del Titolo II “Tutela e sostegno della maternità e della paternità”, con sostituzione delle pagine da 39 a 44 come riportato nella “registrazione delle aggiunte e varianti”.
Nel nuovo testo inserito ci sono due previsioni che stanno generando confusione.
Specificatamente:

  • Pag 39 al punto 1 “stato di gravidanza” lettera b “Dopo l’accertamento dello stato di gravidanza è vietato adibire la militare al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6.”
  • Pag. 43 al punto 8 “disposizioni in materia di impiego” secondo periodo “E’ vietato adibire la militare al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6, fino al compimento di un anno di età del bambino”.

Mentre nel testo normativo (art. 53, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 testualmente “E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino”) l’inciso “…dalle ore 24 alle ore 6…” ha una valenza di specifica temporale entro cui si debba applicare il divieto previsto, nei periodi riportati nel compendio la stessa frase assume un significato ben diverso. Infatti, avendo già precisato “servizio notturno” sono da escludere ipotesi di specifiche difformi che vadano in contrasto dalla fascia oraria compresa da tale definizione che, sappiamo bene, va dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Fermo restando che siamo più favorevoli ad una lettura estensiva del beneficio, all’attualità può sembrare possibile l’utilizzo del beneficio anche nella fascia oraria compresa fra le 22.00 e le 24.00, con tutte le relative conseguenze.