Con decreto in data 21 maggio 2025, divulgato solo a metà giugno, la S.V. ha ratificato i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relative all’anno 2024 per il personale dell’Arma dei carabinieri, recependo l’accordo raggiunto tra la stessa Arma e le parti sociali interessate.
Nel testo dell’accordo, più precisamente all’articolo 3 comma 1, vengono individuate le tipologie di assenze che devono essere considerate come servizio effettivamente reso, specificando nel comma 2 dello stesso articolo che “Ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso di cui all’articolo 2”.
Il decreto de quo non considera utili, come servizio effettivamente reso, le assenze per avvalersi di terapia salvavita.
Con nota n. 50/596-2-1999 del 30 giugno 2025 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Trattamento Economico nel fornire disposizioni tecniche per la gestione dei conguagli relativi alla ripartizione delle risorse in questione, specificava (punto 5 della circolare) che le terapie salvavita “(…)..sono da ritenersi utili alla formazione del limite massimo di 1680 ore retribuibili …(…)”, di fatto modificando con un atto di livello inferiore quanto previsto nel decreto a firma della S.V.
Pur condividendo le modifiche che si vorrebbero apportare sovvengono dubbi di natura economica e giuridica sulle procedure adottate.
Infatti ampliare il bacino dei beneficiari dopo aver chiuso le operazioni di calcolo sulle ripartizioni delle risorse potrebbe comportare l’inadeguatezza della copertura economica e, di conseguenza, far incorrere in eventuali rivendicazioni, anche con l’avvio di veri e propri contenziosi per la pedissequa osservanza del decreto ministeriale.
Inoltre la modalità adottata potrebbe dar luogo a possibili rivendicazioni di altre fattispecie escluse nel testo dello stesso decreto ma comunque meritorie di attenzioni.
Per quanto sopra si chiede un Suo autorevole intervento per apportare, laddove condivise, le sopra citate modifiche al decreto ministeriale 21 maggio 2025 con un provvedimento di pari rango per non incorrere in possibili problematiche future.

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